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Stillicidio, lo scolo d'acqua dal balcone

Può costare una condanna perché si configura il reato di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674 cod. pen che viene punito e sanzionato anche se non ci sono danni concreti.

Le casistiche che riguardano i problemi condominiali sono infinite, e la domanda è sempre la stessa, ma l'educazione cos'è un optionals? In questo articolo parleremo ancora una volta di stillicidio. Lo stillicidio è un problema comune nei condomini e può causare molte dispute tra i proprietari. In generale, lo stillicidio è vietato dalla legge italiana e può essere considerato un’infrazione penale.

Luigi Parmegiani

Buongiorno volevo porvi un quesito. Vivo in un complesso di 3 villette a schiera unite tra loro. Da qualche tempo la vicina che abita al centro ha iniziato a lavare il proprio balcone con acqua e prodotti non so di che genere, in quanto lascia il proprio cagnolino fuori che ovviamente sporca con i propri escrementi. L'acqua scorre e goccia sotto nella rampa dei garage. Capita che quando esco con la mia auto questa venga bagnata dall'acqua e detergenti... Come dovrei comportarmi?
Grazie.

La normale tollerabilità, ha una soglia.

Intanto bisogna chiarire che pur trattandosi di un complesso di villette, strutturalmente autonome,  se hanno in comune anche uno solo dei beni elencati all’art. 1117 del Codice civile,  sono un condominio.  Questo per via della  legge di riforma che ha esteso l’applicazione delle norme sul condominio anche ai così detti condominii orizzontali (cfr.art. 1117-bis del codice civile).

Le case a schiera hanno spesso beni o servizi, come sono le tubazioni dell’acqua e le fognature, o cancelli di accesso al complesso, etc, sui quali  sussiste  evidentemente vincolo di condominialità e quindi non può essere esclusa l’esistenza di condomino. E questo implica dei doveri. Per cui tenere pulite, ad esempio, le parti comuni del condominio è un obbligo sia giuridico che di galateo. 

L'acqua sporca del terrazzo cade sul vialetto sottostante

Buttare acqua dal balcone che sia sporca o pulita, non fa alcuna differenza, è comunque vietato dalla Legge, (art.913 c.c.).

Lo sgocciolamento causato dall’uomo, è infatti un atto illecito e integra un reato contravvenzionale. Non ha importanza se avviene direttamente – è il caso di chi spazza l’acqua piovana dal balcone e la fa cadere di sotto – o indirettamente – quando chi annaffia le piante non si cura dell’acqua in eccesso e la lascia cadere al piano sottostante -; o se è in malafede – quando volontariamente si lascia sgocciolare l’acqua – o solo per colpa – quando non ci si accorge che scende acqua di condensa dal condizionatore e finisce di sotto sull’altrui proprietà– .

Si tratta sempre di stillicidio causato da comportamento umano.

E se, come in questo caso. non è un incidente isolato ma una condotta che si ripete frequentemente – non necessariamente ogni giorno- si qualifica appunto come reato.

Una condotta lesiva che ha delle conseguenze

Nella fattispecie può far scattare infatti il reato ‘ di getto pericoloso di cose’ di cui all’art. 674 del cod. pen., che viene punito e sanzionato anche se non ci sono danni concreti. 

Nello specifico la norma stabilisce che “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone; o che nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Ma non è tutto. Tale condotta lesiva ha delle conseguenze anche di carattere civile visto che il soggetto danneggiato può rivolgersi al giudice civile per far cessare la condotta molesta e ottenere il ristoro per il danno causato. 

In questo caso è l’art. 844 del c.c., la norma di riferimento che rappresenta le disposizioni in materia di immissioni. 

Nel caso poi l’area fosse condominiale, ci sarebbe anche la violazione dello spazio comune e il danneggiamento del decoro.

Come difendersi dalla condotta molesta

Insomma stante i presupposti, ha tutti i mezzi giuridici per agire e farsi valere. Ha la possibilità di sporgere denuncia alla polizia o ai carabinieri. 

In tal modo viene avviato un procedimento penale, ma è necessario, prima di presentare reclamo alle autorità giudiziarie, che si assicuri siano sufficienti le prove prodotte a sostegno di quanto dichiara (Testimonianze, Foto o video). E’ fondamentale dimostrare che si tratta di una condotta ripetuta e reiterata, per cui non basta documentare uno o pochi episodi. Servono prove che dimostrino che ‘lo sgocciolamento’ ha oltrepassato la soglia di normale tollerabilità.  

Il suggerimento è cominciare con l’inviare una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora alla signora che pare essere priva di senso civico. Se poi la richiesta non viene accolta può decidere se avviare un tentativo di conciliazione in via stragiudiziale, o adire le vie legali. 

M. Cristina Franconi

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se desideri porre domande su questioni di carattere condominiale, inviaci una mail a: redazione@rotonotizie.it rubrica ‘Chiedi a noi’.

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