La prima fase del nuovo regolamento europeo cambia gli obblighi per produttori e operatori della filiera. Per gli imballaggi alimentari oltre i limiti di PFAS non è previsto lo smaltimento delle vecchie scorte.
Il PPWR diventa applicabile nei 27 Paesi: controlli su PFAS e metalli pesanti, documentazione obbligatoria e requisiti specifici per il riuso.

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Dal 12 agosto 2026 cambiano le regole per gli imballaggi immessi sul mercato europeo. Diventa infatti applicabile il PPWR, il regolamento Ue che introduce requisiti comuni nei 27 Stati membri e trasferisce sul packaging obblighi finora propri di altri prodotti regolamentati.
Il provvedimento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025, ma la sua applicazione generale è stata rinviata di diciotto mesi per consentire alle imprese di adeguarsi. La prima novità concreta riguarda la dichiarazione Ue di conformità, che il produttore dovrà predisporre per ogni tipo di imballaggio dopo averne verificato il rispetto dei requisiti previsti.
Non si tratta di un documento da inserire materialmente in ogni confezione. La dichiarazione dovrà identificare con precisione l’imballaggio, essere accompagnata dalla relativa documentazione tecnica e rimanere a disposizione delle autorità di controllo. La conservazione è prevista per cinque anni nel caso dei prodotti monouso e per dieci anni per quelli riutilizzabili.
PFAS, nessun periodo per smaltire le scorte
Dal 12 agosto non potranno essere immessi sul mercato imballaggi destinati al contatto con alimenti che contengano PFAS in quantità pari o superiori alle soglie stabilite dal regolamento.
La Commissione europea ha chiarito che non è previsto un periodo transitorio per esaurire le scorte. Anche gli imballaggi prodotti prima del 12 agosto, se immessi sul mercato dopo quella data, dovranno rispettare i nuovi limiti. Quelli già commercializzati potranno invece rimanere in circolazione e non dovranno essere ritirati.
La documentazione tecnica dovrà inoltre dimostrare il rispetto del limite complessivo di 100 milligrammi per chilogrammo fissato per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei loro componenti.
Il riuso diventa una caratteristica da dimostrare
Anche la riutilizzabilità smette di essere una semplice definizione commerciale. Un imballaggio potrà essere qualificato come riutilizzabile soltanto se progettato per compiere più rotazioni e inserito in un sistema che ne consenta raccolta, ricondizionamento e nuovo impiego.
Non cambia invece immediatamente tutta l’etichettatura. Le indicazioni armonizzate sulla composizione dei materiali arriveranno non prima del 2028, mentre l’etichetta europea dedicata agli imballaggi riutilizzabili è prevista dal 2029, secondo le scadenze legate agli atti applicativi.
Il 12 agosto segna quindi l’avvio operativo del PPWR, non l’entrata simultanea di tutti i suoi obiettivi. Le ulteriori misure su riciclabilità, riduzione dei rifiuti, contenuto riciclato e riuso saranno introdotte progressivamente fino al 2040.
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Credito: Frame dal video La verità sul riciclo di PresaDiretta, canale Rai su YouTube
