Meloni la presenta come una legge che restituisce scelta agli elettori e stabilità ai governi, mentre il testo rafforza la centralità dei leader e arriva in una fase segnata da inflazione ed emergenza energetica.
Il vero nodo non è soltanto come si voterà, ma chi ha scritto le nuove regole, quando lo ha fatto e quale equilibrio di potere ne può uscire.
La parola entrata con maggiore forza nel dibattito è “capocrazia”, coniata anni fa dal costituzionalista Michele Ainis per indicare la concentrazione del potere nelle mani dei leader e riemersa proprio durante il confronto sulla nuova legge elettorale. Usarla come semplice insulto politico servirebbe a poco, ma ignorare la tendenza che descrive sarebbe altrettanto superficiale, perché la riforma colloca il nome del candidato premier dentro l’offerta elettorale, protegge la posizione dei capilista rispetto alle preferenze e costruisce il premio attorno alla capacità delle coalizioni di presentarsi come blocchi guidati da una leadership riconoscibile.
Legge elettorale e capocrazia, il potere sale verso i leader
Non si tratta di sostenere che il presidente del Consiglio venga eletto direttamente, perché la Costituzione continua ad affidarne la nomina al presidente della Repubblica e la stessa maggioranza ha insistito durante l’iter sul carattere esclusivamente politico dell’indicazione contenuta nei programmi. La trasformazione avviene però su un altro piano, quello della percezione del voto e dell’organizzazione del sistema politico, nel quale l’elezione parlamentare viene sempre più raccontata come la scelta preventiva di chi dovrà governare e l’identità della coalizione tende a coincidere con quella del suo capo.
Questa evoluzione merita una lettura che vada oltre la formula rassicurante secondo cui finalmente “gli elettori scelgono tutto”, perché la scelta rimane distribuita in maniera diseguale e una parte decisiva del potere di selezione continua a stare nelle mani dei partiti. Le preferenze tornano, ma non cancellano i candidati collocati in posizione privilegiata; l’elettore può incidere di più rispetto al Rosatellum, ma non dispone dell’intera lista nello stesso modo, mentre la coalizione presenta già prima del voto il nome attorno al quale intende costruire il governo.
A rendere politicamente più delicato questo passaggio c’è poi il metodo con cui si è arrivati all’approvazione, perché formalmente il testo non nasce come disegno di legge del governo ma come proposta parlamentare sottoscritta da esponenti della maggioranza, a partire da Galeazzo Bignami, Riccardo Molinari, Paolo Barelli e Maurizio Lupi. Quando però Palazzo Chigi decide di porre tre questioni di fiducia per blindare altrettanti articoli modificati dal Senato, la distinzione tra iniziativa parlamentare e assunzione politica della riforma da parte dell’esecutivo diventa molto meno significativa sul piano sostanziale.
È precisamente su questo terreno che la riforma pone una questione più larga della convenienza di una formula elettorale rispetto a un’altra, perché le regole che stabiliscono come vengono trasformati i voti in seggi non sono una legge qualsiasi: vengono approvate da soggetti che saranno anche concorrenti nella competizione che quelle stesse regole disciplineranno. Nessuna norma impone che una legge elettorale venga approvata all’unanimità e nessuna maggioranza perde il diritto costituzionale di modificarla, ma quando una riforma così incisiva nasce quasi interamente nel perimetro della maggioranza e arriva al traguardo attraverso voti di fiducia, il problema della condivisione delle regole comuni non può essere liquidato come semplice polemica dell’opposizione.
La tempistica aggiunge un secondo elemento che difficilmente può essere separato dal contenuto, perché la proposta è stata presentata il 26 febbraio 2026, approvata una prima volta dalla Camera a luglio, modificata dal Senato a settembre e definitivamente votata l’8 ottobre, nell’ultimo tratto di una legislatura durante il quale il Paese si trova contemporaneamente a fronteggiare una nuova accelerazione dell’inflazione e un pesante shock energetico. L’Istat stima per settembre un aumento dei prezzi del 4,2% su base annua, contro il 3,3% di agosto, con gli energetici regolamentati saliti del 25,9% e quelli non regolamentati del 22,2%, mentre proprio oggi l’Eurogruppo discute l’impatto dei mercati dell’energia sull’economia dell’area euro e sulle politiche macroeconomiche.
Sostenere che, davanti all’inflazione o a una crisi internazionale, il Parlamento debba smettere di occuparsi delle proprie regole democratiche, sarebbe sbagliato, ma governare significa anche decidere quali dossier meritino urgenza, quali debbano assorbire settimane di confronto e su quali il governo ritenga necessario spendere la propria forza politica. Nel momento in cui l’Italia chiede all’Europa nuovi margini per affrontare il caro energia e le famiglie tornano a fare i conti con prezzi in accelerazione, la scelta di concentrare una parte consistente dell’ultima fase della legislatura sulla riscrittura delle regole della prossima competizione elettorale diventa essa stessa un fatto politico, non una coincidenza di calendario.
La giustificazione della stabilità appare inoltre meno automatica di quanto suggerisca la comunicazione del governo, perché nessuna formula elettorale è in grado da sola di trasformare disciplina delle coalizioni, durata dei governi e coesione parlamentare in una conseguenza matematica del voto. Il nuovo sistema prova a favorire una maggioranza attraverso 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato quando la stessa lista o coalizione arriva prima e raggiunge almeno il 42% dei voti validi in entrambi i rami del Parlamento, ma la stabilità successiva continuerà inevitabilmente a dipendere dai rapporti politici interni alle forze che compongono quella maggioranza.
Dubbi costituzionali, il rischio di scoprirli dopo il voto
Su questo meccanismo grava anche la questione costituzionale, che richiede più precisione di quanta ne abbia spesso avuta il confronto politico, perché affermare oggi che la nuova legge sia certamente incostituzionale significherebbe anticipare una decisione che può assumere soltanto la Corte costituzionale. La soglia del 42%, presa isolatamente, non basta neppure a dimostrarlo, dal momento che la Consulta nel giudizio sull’Italicum ritenne compatibile con la Carta un premio collegato al raggiungimento del 40% dei voti, mentre censurò altri elementi del sistema.
I dubbi sollevati sulla nuova disciplina riguardano piuttosto la combinazione dei suoi meccanismi, tra premio fisso, trasformazione di una quota di voti inferiore alla maggioranza assoluta in una maggioranza parlamentare più ampia, coordinamento necessario tra il risultato di Camera e Senato e attribuzione nazionale del premio anche nel ramo che la Costituzione vuole eletto su base regionale. Nelle pregiudiziali parlamentari sono stati richiamati, tra gli altri, gli articoli 1, 3, 48, 56, 57, 58 e 67 della Costituzione, mentre sul Senato è stata contestata in particolare la possibilità che il vincitore nazionale riceva seggi premiali in una regione nella quale sia risultato minoritario. Si tratta, è essenziale ribadirlo, di contestazioni formulate durante l’iter e non ancora di conclusioni della Corte.
La parte più delicata potrebbe arrivare proprio dopo l’entrata in vigore, perché una rete di associazioni, giuristi e cittadini ha già annunciato ricorsi davanti a numerosi tribunali con l’obiettivo dichiarato di portare la legge alla Corte costituzionale prima delle prossime elezioni. Secondo il calendario ipotizzato dai promotori, una pronuncia potrebbe teoricamente arrivare già da febbraio, ma il percorso dipenderà dalle decisioni dei singoli giudici e dai tempi della Consulta, senza alcuna garanzia che il controllo di costituzionalità si concluda prima dell’apertura della campagna elettorale o del voto.
Il Parlamento approva quindi oggi una legge che potrebbe essere giudicata domani, quando la macchina elettorale potrebbe essere già in movimento o, nello scenario più problematico, dopo che alcune sue regole avranno cominciato a produrre effetti. Non sarebbe la prima volta che una legge elettorale italiana arriva davanti alla Consulta, ma proprio la storia recente dovrebbe suggerire prudenza quando si interviene su un meccanismo che determina direttamente la composizione delle Camere e la traduzione della volontà degli elettori in potere politico.
Il voto dell’8 ottobre consegna così un risultato molto meno semplice della narrazione con cui viene presentato, perché la promessa di maggiore scelta convive con posizioni sottratte alle preferenze, la promessa di stabilità passa attraverso un rafforzamento della logica coalizionale e dei leader, mentre la garanzia costituzionale potrebbe essere verificata soltanto dopo l’approvazione e forse a ridosso delle elezioni. Nel frattempo l’inflazione è tornata al 4,2%, l’energia condiziona nuovamente bilanci pubblici e redditi privati e l’Europa discute di come contenere uno shock economico che arriva dall’esterno, mentre a Roma una parte rilevante della battaglia politica è stata impiegata per stabilire con quali regole verrà combattuta la prossima elezione.
La questione che resta aperta non riguarda soltanto chi sarà favorito dal nuovo sistema, ma quale idea di democrazia rappresentativa stia prendendo forma quando la promessa di scegliere di più procede insieme alla crescente centralità dei capi, il governo interviene con la fiducia su una legge formalmente parlamentare e il controllo sulla compatibilità costituzionale viene rinviato a un momento successivo. La nuova legge può sopravvivere integralmente al vaglio della Consulta oppure uscirne modificata; che una regola così decisiva entri in vigore accompagnata fin dal primo giorno dall’annuncio dei ricorsi dice già, però, quanto sia rimasto irrisolto il problema che avrebbe dovuto sistemare.
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